A cura di Giuliano C.,
E se vi dicessi che “Il diritto di resistenza è sostanzialmente (ed implicitamente) accolto dalla nostra Costituzione, in quanto rappresenta una estrinsecazione del principio della sovranità popolare, sancita dall’art. 1 della Costituzione e che quindi informa tutto il nostro Ordinamento giuridico.”?
Mi dareste del populista, sovranista, negazionista e qualche altro -ista? Beh intanto chiariamo che la sovranità popolare è attribuita ad ogni singolo cittadino in quanto membro del popolo non solo al popolo inteso nel suo insieme. Quindi:
“quando lo Stato-apparato realizza materialmente un’attività contraria ai principi fondamentali della Costituzione […] nasce il dovere di resistenza, anche collettiva, quale “extrema ratio” per il ripristino della legalità costituzionale, e che può essere praticata anche nella forma della disobbedienza civile, nonviolenta.”
Giorgio Giannini
La resistenza è per il ripristino della legalità costituzionale, cosa che auspico ardentemente. Non dovrebbe certo essere una società finanziaria (con annessa banca) come la JP Morgan a dirci (ce lo ricordava Andrea nel “preistorico” 2016 → JP-Morgan suggerisce la modifica della Costituzione italiana ma lui è un complottista lasciatelo perdere! 😁 ) che la nostra Costituzione è, in sisntesi, un ostacolo allo sviluppo delle politiche neoliberiste:

La rivoluzione, invece, è per il rovesciamento e la sostutzione di un potere con un altro.
Oggi dunque mi chiedo, chi è il partigiano e chi il rivoluzionario?
La crisi planetaria innescata dal pangolinovirus sembra essere quasi una manna dal cielo per chi ha in mente questi progetti mondialisti ed intenzionato allo smantellamento dell’ordine costituito a livello delle singole sovranità nazionali, non credete?
Premesso ciò, vi invito a una rifelssione su questa tematica grazie alle considerazioni inviateci da Luca Scantamburlo, già conosciuto in questo precedente articolo → Tamponi covid-19 una prassi sanitaria non così scontata. Leggiamo:
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I ristoratori, o esercenti di bar ed osterie, e titolari di palestre, che stanno osservando le regole di contenimento della epidemia “pandemia” di questa sindrome similinfluenzale (Covid-19), ma che rifiutano di chiudere la loro attività (che da’ loro il pane, e dunque rifiutano di sottostare ad un provvedimento che mina la loro sopravvivenza) hanno trovato una strada di disobbedienza civile che deve fare riflettere le Autorità di Governo.
Sono persone oneste che con il sudore della loro fronte, realizzano se stesse, promuovono il lavoro ed il progresso spirituale e materiale della società tutta.
Si muovono dunque nel solco dello ius resistentiae argomentato magistralmente dal ricercatore storico Giorgio Giannini, da me citato e di cui diedi lettura di un suo saggio, mesi fa.
Il prof. Giuliano Amato – già Presidente del Consiglio ed oggi giudice della Corte Costituzionale – in un suo lavoro giovanile di scienze giuridiche scrisse nel 1962, in “La sovranità popolare nell’ordinamento italiano”, che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva” compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione”, allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva, purché non violenta. Afferma inoltre: “[…] ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio […], il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti.”
Lo ius resistentiae, il diritto naturale, ed il rispetto del patto fondativo fra popolo (sovrano) e le Istituzioni, lo Stato, che si trova nella legge fondamentale dello Stato, al vertice nella gerarchia delle fonti: la Costituzione della Repubblica italiana.
Luca Scantamburlo
28 ottobre 2020
BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI
– Giuliano AMATO, La sovranità popolare nell’ordinamento italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360.
– GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, Il “Diritto di resistenza nella Costituzione italiana”
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Diritto di resistenza – Giannini (storia e Costituzione) – Diritto alla Resistenza
Immagine di copertina:
– https://www.auser.it/notizie/rispetto-per-il-lavoro-per-la-democrazia-per-la-costituzione-il-17-giugno-a-roma-manifestazione-nazionale-cgil/ Correva l’anno domini 2017 tempi in cui si difendeva la Costituzione contro la reintroduzione dei voucher…
Note:
1Quando “il fattoquotidiano” citava ancora i siti di informazione libera…
Appronfondimenti:
– http://www.esseblog.it/resistenza-e-risorgimento/
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